“La Fondazione assicurerà nel tempo che gli assetti di governo del gruppo si mantengano stabili…”: così Giorgio Armani parla a proposito della Fondazione da lui creata.

Se questo grande maestro della moda italiana, imprenditore di successo e creatore di un impero di fama internazionale ha individuato nell’istituto della fondazione il futuro del gruppo, allora tale istituto merita di essere conosciuto almeno un poco. Potrebbe tornare utile.

Si parla e si scrive raramente di questo strumento di protezione patrimoniale: solo negli ultimissimi anni, e grazie soprattutto a qualche esempio famoso, ci si è avvicinati maggiormente all’istituto della fondazione che pure trova regolamentazione nel nostro codice civile.

Le legislazioni di Germania, Olanda, Belgio, Liechtenstein, Austria e Panama sono state fra le prime a strutturare questo tipo di istituto. Altre hanno seguito l’esempio mentre in Italia le fondazioni sono regolate dagli articoli dal 14 al 35, oltre ai casi normati da leggi speciali.

L’art. 28, in particolare, individua nello scopo un elemento fondamentale affinché la fondazione di famiglia possa essere ritenuta ammissibile. La finalità, dice il codice civile, deve essere di “pubblica utilità”. Questo concetto è andato via via incontro ad interpretazioni successive grazie alle quali oggi ci si rifà più alla “notevole utilità” o alla “utilità sociale”. Consideriamo allora la fondazione che detiene pacchetti azionari di riferimento di società operative ed il cui obiettivo sia quello di evitare che dissidi fra eredi possano pregiudicare la continuità aziendale: le conseguenze che deriverebbero dal blocco dell’azienda o, addirittura, dal suo fallimento, sono certamente socialmente rilevanti poiché impattano dipendenti, clienti, fornitori e tutto l’indotto dell’azienda stessa. Lo scopo di questa fondazione, individuato nel proseguio dell’azienda nel tempo, diventa chiaramente di “notevole utilità” o di “utilità sociale” ed allora essa può perfettamente esistere e trova ragione d’essere nell’ordinamento italiano.

Va da sé che la fondazione di famiglia non può avere come unico scopo quello di regolare la successione ereditaria ma, se opportunamente realizzata, sia l’imprenditore che non ha discendenti diretti o coniuge, sia quello che i cui eredi potrebbero non garantire per vari motivi continuità all’azienda, trovano in questo istituto una valida alternativa acanto ad altri strumenti forse più utilizzati e conosciuti, come il trust per esempio.

Non male. Naturalmente altri requisiti devono essere soddisfatti affinché la fondazione di famiglia possa validamente rappresentare un modo per trasferire nel tempo, senza liti e dispersioni, quanto realizzato in vita.

I beneficiari della fondazione possono essere i discendenti del fondatore, non in quanto tali ma in quanto versino nella situazione oggettiva di meritevolezza o di indigenza o di altra condizione prevista dalla legge.

La fondazione deve essere costituita con atto pubblico presso un notaio, se realizzata in vita, oppure può anche essere costituita come disposizione in un testamento e quindi essere valida a partire dalla morte di colui che redige il testamento.

L’atto costitutivo della fondazione deve indicare precisamente lo scopo della stessa e deve destinare un patrimonio per raggiungere questo scopo. Tale attribuzione di patrimonio fa sì che il fondatore se ne spossessi a favore della fondazione: in quest’ottica essa rappresenta uno strumento di protezione patrimoniale. In fine l’atto costitutivo deve indicare lo Statuto della fondazione, cioè l’insieme delle regole che ne stabiliscono il funzionamento. Lo Statuto può addirittura indicare chi siede nel consiglio di amministrazione scegliendo fra componenti della famiglia o persone di fiducia o professionisti.

Alcuni tratti della fondazione la rendono un istituto simile al trust: in realtà esistono specifiche differenze e per ora ti basti sapere che, generalmente, la fondazione consente maggiore flessibilità al fondatore rispetto a colui che dispone un trust.

Certo è che, conoscendo la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia in sede di successione, nemmeno la fondazione può essere uno strumento con cui ledere la quota di legittima, cioè la quota di eredità minima che il nostro codice civile prevede a favore di taluni eredi.

Altro ci sarebbe da dire a proposito di questo poco conosciuto strumento di tutela patrimoniale ma, già così, sono certa, c’è di che andare ad approfondire per chi ne è interessato.

Auguro un sereno Natale a tutti coloro che mi leggono e porgo un arrivederci al nuovo anno che, spero, porti a tutti voi ciò che più desiderate.

Cinzia.