La questione è delicata e occorre fare alcune utili precisazioni per non commettere errori grossolani. Occorre prima di tutto stabilire chi può risultare leso da una successione e perché.
Il nostro ordinamento prevede, in tema successorio, una forte tutela nei confronti della famiglia. In particolare, prevede che alcuni famigliari debbano ereditare almeno una quota (sostanziosa) del patrimonio del soggetto che viene a mancare: coniuge, unito civilmente, figli e genitori nell’ipotesi in cui non ci siano figli. Questi soggetti hanno diritto per legge ad una quota minima del patrimonio ereditario e, nel momento in cui tale quota minima non dovesse essere rispettata, si configura una lesione della loro quota di legittima ed il diritto per loro di agire al fine di “recuperare” quanto loro è dovuto per legge.
Quindi, per esempio, i fratelli e le sorelle del soggetto che viene a mancare non hanno alcun diritto ad una quota minima. Possono diventare eredi del proprio fratello/sorella solo se questi non aveva figli e non aveva fatto testamento oppure solo se ne aveva ma ha volontariamente disposto del proprio patrimonio attribuendogliene una parte nel rispetto delle quote previste dalla legge per il suo coniuge o unito civilmente e i suoi figli. Se il fratello morto senza discendenti ha disposto di lasciare l’intero suo patrimonio ad altri escludendo fratelli e sorelle, nessuno di loro può ritenersi leso perché i fratelli e le sorelle non hanno diritto a nessuna quota minima.
Ora, posto che sei un coniuge o una persona unita civilmente o un figlio o un genitore di un figlio senza discendenti e che hai pertanto diritto ad una quota minima, la prima cosa che ti serve sapere per capire se hai ricevuto meno di quanto ti spetta è conoscere la quota minima a cui hai diritto. La seconda è conoscere la somma (il patrimonio) su cui questa quota minima deve essere calcolata e quindi devi sapere tutto quello che va a formare questa somma.
La quota a cui hai diritto varia a seconda che la persona che è venuta a mancare abbia fatto testamento oppure no. Esistono infatti due tabelle, predisposte dal nostro ordinamento, che definiscono precisamente la quota a cui hai diritto in funzione del fatto che il de cuius abbia voluto disporre in vita del proprio patrimonio, del tutto o in parte, tramite testamento. Per esempio, se sei un coniuge con figli e il tuo congiunto non ha fatto testamento, hai diritto a 1/3 del patrimonio. Se c’è un testamento, hai diritto ad 1/4 almeno.
Sgombrato anche il campo dei calcoli delle quote, rimane da definire su cosa calcolare queste quote. Qui arriva il bello (e il difficile).
Il patrimonio da considerare comprende, infatti, non solo tutto ciò che è di pertinenza del de cuius al momento della morte ma comprende anche eventuali donazioni fatte in vita e il premio versato in eventuali polizze. Va invece diminuito dei debiti in essere al momento del decesso.
Proprio così, le donazioni fatte in vita. Queste, effettivamente, sono anticipazioni di eredità e come tali vanno riconsiderate nel momento in cui debbono essere calcolate le quote a cui hai diritto. Tutte le donazioni: dirette (con atto pubblico o meno) e indirette. Devi pertanto considerare tanto le donazioni di denaro effettuate con atto pubblico davanti al notaio quanto quelle effettuate con semplice bonifico da conto corrente (per altro esposte al problema della nullità di cui parlo nel mio articolo “Donazione attraverso un semplice bonifico … scelta adeguata?”). Devi considerare le donazioni di immobili, sia dirette sia indirette, e per gli immobili il valore da considerare è quello dell’immobile al momento del decesso. Se quando il tuo papà ti ha comprato la casa, questa valeva 100 euro ed oggi, nel momento in cui tuo papà viene a mancare, la casa vale 1000 euro, il valore da considerare ai fini successori è proprio quest’ultimo. Nel calcolo della somma, devi considerare le somme eventualmente destinate per estinguere un debito dell’erede ed anche quelle erogate per permettere all’erede di avviare un’attività commerciale.
Insomma, diciamo che a seconda di come ha agito in vita la persona che è venuta a mancare, può essere più o meno semplice ricostruire la somma su cui calcolare la quota a cui hai diritto. Credo possa valere la pena chiedere consulenza in merito.
Fatto sta, che il coniuge o unito civilmente, ed il figlio sia legittimo sia naturale che hanno ricevuto dal defunto direttamente o indirettamente una donazione devono “dichiarare” ciò che è stato loro attribuito in modo tale da poter ricostruire il patrimonio della successione e le quote cui ciascuno ha diritto. Naturalmente se tu sei un erede che ha diritto ad una quota minima ed hai ricevuto delle donazioni, queste andranno a riempire in tutto o in parte la quota a cui hai diritto al momento della successione, salvo il caso in cui il defunto abbia voluto privilegiarti come erede e abbia agito con opportune dispense. Ne parleremo.
In mancanza di “dispense”, è possibile che individuata la quota a cui hai diritto e calcolato il patrimonio da dividere, tu abbia già esaurito quanto di tua spettanza e nulla puoi obiettare di fronte ad una successione che non corrisponde a quello che avresti desiderato.
Se, al contrario, dopo tutto ciò che hai letto, ritieni di essere stato leso, cioè di aver ricevuto meno di quanto ti spetta, cosa puoi fare e nei confronti di chi puoi agire per “recuperare” quanto a te dovuto?
Le azioni legali sono diverse a seconda che tu debba agire nei confronti di coeredi oppure di soggetti terzi rispetto alla successione. Nei confronti dei coeredi, puoi proporre, con l’adeguata assistenza legale, la cosiddetta “azione di riduzione”, con la quale si definisce quanto a te dovuto, e la successiva “azione di restituzione”, con la quale effettivamente recuperi dai tuoi coeredi. Si agisce prima su quanto lasciato dal defunto e, se ciò non fosse sufficiente, anche sulle donazioni fatte dal defunto partendo dall’ultima e procedendo all’indietro. Se chi ha ricevuto la donazione non è in grado di restituirtela perché non ne è più in possesso, puoi agire contro il successivo acquirente. In parole più semplici, se chi ha ricevuto un immobile per donazione del defunto non è in grado di restituirtelo perché l’ha venduto, tu puoi chiedere all’acquirente dell’immobile che te lo restituisca. Egli potrà scegliere se restituirti l’immobile o una somma equivalente (e agirà poi a sua volta per far valere i suoi diritti).
Se sei stato leso nella tua quota di eredità ma questa lesione deriva dal fatto che il defunto aveva in vita donato a persone estranee alla successione, puoi agire ancora una volta con l’azione di restituzione. Attenzione però: solo se hai accettato l’eredità con beneficio d’inventario sul cui significato ti rimando al mio articolo “Gestire l’eredità che comprende debiti ereditari”.
Un esempio, estremo per farti capire: la persona che è venuta a mancare aveva donato in vita un immobile ad una persona estranea al nucleo famigliare. Al momento del decesso, questa persona lascia poco e niente a coniuge e figli. Possono agire coniuge e figli contro questa persona? Solo se hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario … altrimenti l’estraneo al nucleo famigliare si tiene l’immobile.
Se ritieni di essere stato leso nei tuoi diritti o che qualcuno voglia ledere i tuoi diritti, puoi tutelarti e proteggere quanto ti spetta. Passando sempre per conoscenza e consapevolezza.
Alla prossima.
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