Sentenza del 27 luglio 2017: le Sezioni Unite stabiliscono che il bonifico di una somma di denaro dal conto corrente del beneficiante al conto corrente intestato al beneficiario non rientra nel perimetro delle donazioni indirette e va considerato, invece, come una donazione diretta.
Essendo quindi donazione diretta si rende necessaria la forma dell’atto pubblico, cioè l’atto notarile, salvo il caso in cui si tratti di donazione di modico valore.
La donazione diretta, priva della forma dell’atto pubblico, può essere dichiarata nulla.
Ma cosa significa che “la donazione diretta può essere dichiarata nulla”?
Be’, significa molto… e cerco di spiegarvi perché. Nel nostro Paese ciascuno può donare i beni di cui dispone – immobili, titoli, denaro, azienda – nel rispetto di alcuni limiti e vincoli formali posti dal nostro ordinamento. I vincoli sono relativi alla forma con cui è possibile donare, mentre i limiti riguardano il rispetto dei diritti di una particolare categoria di eredi. Ebbene sì, sapete che in Italia ci sono alcune categorie di eredi (cd. Legittimari) ai quali la legge attribuisce il diritto di ereditare indipendentemente dall’effettiva volontà di chi passa a miglior vita… Se quindi la donazione fatta in vita lede questo diritto, ovvero l’erede riceve meno di quanto gli spetta per legge, egli può intraprendere un’apposita azione giudiziale per vedersi reintegrare la quota che gli spetta… ergo mettere in crisi la donazione (e chi l’ha ricevuta) fatta dal donante.
Rimandiamo però ad altro momento la questione dei limiti e, seguendo la sentenza delle Sezioni Unite, occupiamoci di forma.
Alcune donazioni richiedono l’atto pubblico, cioè l’atto stipulato davanti a notaio e testimoni. Altre possono essere effettuate tramite forme diverse. Sta’ di fatto che senza la forma prevista dal nostro ordinamento, una donazione può essere dichiarata nulla.
Cioè? Cioè, in ipotesi di nullità, il bene donato “torna indietro” esattamente sul conto di chi ha donato e il bene si considera come mai uscito dal patrimonio del donante. Il denaro donato per bonifico ad un individuo, chiunque esso sia (coniuge, figlio, amico, fratello, amante… chiunque), in caso di dichiarata nullità, torna sul conto del donante, anche se non pregiudica la quota che spetta per diritto ad alcuni eredi, in particolare a moglie e figli. È chiaro che torna sul conto del donante nel momento in cui qualcuno contesta la donazione e ne fa dichiarare la nullità. Ma chi potrebbe contestare una donazione così effettuata?? Chiunque. Meglio ancora, chiunque vi abbia interesse! Così cita l’art 1421 del codice civile.
Ci chiariamo le idee con qualche esempio? Certo…
Pensate ad un padre con due figli che, per qualche ragione, fa un bonifico ad un figlio e l’altro non gradisce; oppure al padre che, divorziato, fa il bonifico alla sua nuova compagna e il figlio non gradisce; oppure ancora pensate ad un creditore del padre che fa dichiarare nullo il bonifico fatto al figlio o al coniuge a tutela del proprio credito…
Tutte donazioni potenzialmente nulle, che potrebbero tornare sul conto corrente del padre non appena “chi non gradisce” ne contesta la forma …. E se, nel frattempo, chi ha ricevuto il bonifico ha “speso” il denaro? … meglio non essere nei suoi panni.
E se la frittata è già stata fatta, cioè se abbiamo già fatto il bonifico? Se la frittata non è ancora bruciata, ci sono diversi rimedi… tutti da valutare.
Il tema delle donazioni è di ampissima portata, dalle innumerevoli sfaccettature e che merita molteplici approfondimenti che occuperanno numerosi articoli. Dobbiamo prendere atto subito però che siamo in un mondo completamente diverso rispetto a qualche anno fa: il bonifico, da sempre utilizzato come strumento di donazione, oggi è davvero un mezzo di trasferimento del denaro da usare con consapevolezza. E la forma, di cui abbiamo parlato in questo post, non è l’unica criticità: il bonifico genera anche importanti problematiche di natura fiscale e di natura civilistica … e lo vedremo.
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